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Alcuni riferimenti di legge

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Autore Messaggio
paal
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MessaggioInviato: Sab Apr 01, 2006 11:03 pm?? ?Oggetto: Alcuni riferimenti di legge Rispondi Citando

Stanco dei tanti attacchi gratuiti subiti dal sottoscritto, dal forum e dai moderatori, inserisco alcuni riferimenti di legge che dovrebbero aiutare troll, utenti calunniosi e rompiballe vari a perdere il proprio tempo da un'altra parte.

Tratto da http://www.phpbb.it

Gli articoli di legge

art 595 cp
diffamazione - chiunque fuori dei casi indicati nell'art precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione, fino a un anno o con la multa fino a lire 2.000.000. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a lire 4.000.000. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a lire 1.000.000.
Se l'offesa è recata a un Corpo politico amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.

art.57
Reati commessi col mezzo della stampa periodica. Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dai casi di concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che con il mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo.

art.57 bis
Reati commessi col mezzo della stampa non periodica. Nel caso della stampa non periodica, le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano all'editore, se l'autore della pubblicazione è ingnoto o non imputabile, ovvero allo stampatore, se l'editore non è indicato non è imputabile.

art.597
Querela della persona offesa ed estinsione del reato. I delitti preveduti dagli articoli 594 e 595 sono punibili a querela della persona offesa....

art. 336 C.P.P.
Querela. La querela è proposta mediante dichiarazione nella quale, personalmente o a mezzo di procuratore speciale si manifesta la volontà che si proceda in ordine ad un fatto previsto dalla legge come reato.
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